Il Senato, il 3 marzo 2021, ha approvato il disegno di legge, per la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021.

In attesa dell’approvazione definitiva ad opera della Camera dei deputati, si segnala, l’inserimento dell’art. 2-bis in tema di somministrazione di alimenti e bevande nei circoli ricreativi, culturali e sociali del Terzo settore). Nel citato articolo si prevede che:

«1. Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, la sospensione delle attività dei circoli ricreativi, culturali e sociali, adottata nell’ambito delle misure di contrasto e contenimento alla diffusione del COVID-19 sull’intero territorio nazionale, non determina la sospensione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande delle associazioni ricomprese tra gli enti del Terzo settore disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che possono proseguire nel rispetto delle condizioni e dei protocolli di sicurezza stabiliti dalla normativa vigente per le attività economiche aventi il medesimo o analogo oggetto e secondo modalità tali da evitare qualsiasi forma di assembramento, anche occasionale, o qualsiasi forma di aggregazione per le finalità proprie dei predetti enti».

In altri termini, l’articolo 2-bis, inserito nel corso dell’esame al Senato, prevede che la sospensione delle attività dei centri sociali, culturali e ricreativi, a seguito delle misure adottate sul territorio nazionale per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, non determina la cessazione della somministrazione di alimenti e bevande da parte degli Enti del Terzo settore (ETS). La disposizione si applica fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.

Le attività di somministrazione in oggetto possono quindi proseguire nel rispetto delle condizioni e dei protocolli di sicurezza applicabili alle attività economiche aventi il medesimo od analogo oggetto e, comunque, secondo modalità che evitino ogni forma di assembramento.

Si ricorda che il Codice del Terzo settore (decreto legislativo n. 117 del 2017) delimita il perimetro del Terzo settore enumerando gli enti che ne fanno parte individuati in: organizzazioni di volontariato (ODV), associazioni di promozione sociale (APS), enti filantropici, imprese sociali, incluse le cooperative sociali, reti associative e società di mutuo soccorso. Viene inserita in tale perimetro la nozione di ente del terzo settore definito come “ente costituito in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma volontaria e di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi” e prevede l’obbligo, entro il 31 marzo 2021 (termine così prorogato dal decreto-legge n. 125 del 2020), per gli enti di terzo settore di modificare i loro statuti, inserendovi l’indicazione di ente del Terzo settore o l’acronimo ETS. Si ricorda, inoltre, che il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 settembre 2020, reca le procedure di iscrizione e di funzionamento del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Per quanto concerne le condizioni per l’espletamento dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, si veda l’allegato 9, del D.P.C.M. 2 marzo 2021, relativo alla Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative.